Prevenzione

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO

Premessa:

La progressiva diffusione in Italia del fenomeno del cyberbullismo, inteso come l’insieme di atti di bullismo e di molestia effettuati tramite mezzi elettronici come l’e-mail, la messaggistica istantanea, i blog, i telefoni cellulari e/o i siti web posti in essere da un minore, singolo o da in gruppo, che colpiscono o danneggiano un proprio coetaneo incapace di difendersi;
La consapevolezza del ruolo assunto negli ultimi anni dai siti di social network, che ampliano in maniera significativa le reti sociali dei giovani di oggi e possono rappresentare lo spazio privilegiato per la nascita di dinamiche malsane che rischiano di svilupparsi anche off-line;
La necessità di rafforzare l’azione di tutela dei minori riguardo ai contenuti presenti in Rete ed ai comportamenti da essi stessi adottati nell’utilizzarla, ignari o scarsamente coscienti dei meccanismi di protezione della privacy e dei rischi a cui sono esposti rendendo pubblici dettagli e comportamenti inerenti la propria vita privata e quella dei loro coetanei;
Il riconoscimento da parte della normativa nazionale del diritto del minore ad un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, così come previsto dalla Convenzione Internazionale sui Diritti del Bambino, adottata a New York dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176;
La crescente tendenza dei giovani a sviluppare, attraverso l’uso dei nuovi media, una forma di socialità aggressiva e violenta che può indurre all’adozione di quei comportamenti discriminatori e denigratori verso i propri coetanei che spesso sfociano in episodi di cyberbullismo, attraverso la diffusione di post ed immagini o la creazione di gruppi “contro”;
La necessità di affrontare il fenomeno del cyberbullismo promuovendo tra le nuove generazioni un uso positivo della Rete, quale strumento funzionale alla crescita ed all’arricchimento di bambini e adolescenti, oltre che la conoscenza dei meccanismi di sicurezza e degli strumenti di tutela predisposti dagli stessi operatori del settore;

Art. 1

  1. Gli operatori che forniscono servizi di social networking, i fornitori di servizi on line, di contenuti, di piattaforme User Generated Content e social network che aderiscono al presente Codice, di seguito denominati “aderenti”, si impegnano ad attivare appositi meccanismi di segnalazione di episodi di cyberbullismo, al fine di prevenire e contrastare il proliferare del fenomeno.

Art. 2

  1. I sistemi di segnalazione che gli aderenti sono chiamati a mettere a disposizione di bambini e adolescenti devono essere adeguatamente visibili all’interno della pagina visualizzata, semplici e diretti, in modo da consentire loro l’immediata segnalazione di situazioni a rischio e di pericolo.
  2. Gli aderenti si impegnano nell’adozione delle misure necessarie a garantire che l’accessibilità ai sistemi di segnalazione e il riscontro fornito all’utente che ne faccia uso siano fruibili nella lingua dello stesso utente che effettua la segnalazione.

Art. 3

  1. Gli aderenti si impegnano a rendere efficienti i meccanismi di risposta alle segnalazioni (effettuati da personale opportunamente qualificato) azionati in termini di tempi di rimozione dei contenuti lesivi per la vittima del cyberbullismo, non superiori alle 2 ore dall’avvenuta segnalazione, al fine di evitare che le azioni si ripetano e/o si protraggano nel tempo, amplificando gli effetti che la condotta del cyberbullo ha in Rete sulla vittima, per la quale l’efficacia della segnalazione costituisce l’unico strumento possibile di controllo.
  2. Gli aderenti si impegnano, per quanto tecnicamente possibile e praticabile, a garantire ulteriore efficacia al contrasto del fenomeno del cyberbullismo anche attraverso l’oscuramento cautelare temporaneo del contenuto lesivo segnalato.

Art. 4

  1. Nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, gli aderenti potranno promuovere e attuare apposite politiche che consentano alle Autorità competenti di risalire all’identità di coloro che utilizzano il servizio per porre in essere comportamenti discriminatori e denigratori con l’intento di colpire o danneggiare l’immagine e/o la reputazione di un proprio coetaneo.
  2. Gli aderenti si impegnano altresì a sensibilizzare con campagne di formazione e informazione sull’uso consapevole della Rete, ciascuno per quanto di propria competenza e sulla base di linee guida indicate dal Comitato di cui all’articolo 5, l’utenza Internet sulla possibilità per chi pone in essere comportamenti discriminatori e denigratori con l’intento di colpire o danneggiare l’immagine e/o la reputazione di un minore di essere scoperto e per le vittime sulla concreta possibilità di difesa offerta dal presente Codice

Art. 5

  1. Al fine di monitorare periodicamente l’effettiva applicazione del Codice da parte degli operatori aderenti, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un Comitato di monitoraggio, composto da esperti di comprovata esperienza e professionalità sulle tematiche connesse alla protezione dei minori e all’utilizzo delle nuove tecnologie e dai firmatari del presente Codice.
  2. In esito al monitoraggio, qualora venga riscontrato il reiterato mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Codice da parte dei Firmatari, il Comitato potrà, in esito ad apposita procedura, formulare uno specifico Richiamo nei confronti dell’Aderente che se ne sia reso responsabile.