Normative

Nell’ordinamento giuridico italiano manca un inquadramento normativo specifico in materia di bullismo e cyberbullismo. Tuttavia, tale vuoto normativo viene colmato ricorrendo alle fattispecie esistenti.
I comportamenti posti in essere possono produrre conseguenze sia sul piano civilistico sia su quello penalistico, che amministrativo (d. lgs.196/2003).
Se l’autore è un minore di età ricompresa tra i 14 e i 18 anni, si applicheranno le norme del processo penale minorile (ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 22 settembre 1988). Per il minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 14 anni, non essendo imputabile per l’ordinamento giuridico del nostro Paese (art. 97 del codice penale), possono essere adottate misure rieducative.
Nel 2014 è stato introdotto il “Codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo”.


legge


Violazioni penali

Dai 14 anni in poi l’autore del reato dispone anche di responsabilità penale.
I reati che si possono configurare sono:

  • percosse (art. 581 del codice penale)
  • lesione personale (art. 582 del codice penale)
  • ingiuria (art. 594 del codice penale)
  • diffamazione (art. 595 del codice penale)
  • violenza privata (art. 610 del codice penale)
  • minaccia (art. 612 del codice penale)
  • danneggiamento (art. 635 del codice penale)

Violazioni civili

Chi subisce un danno ingiusto alla persona o alle cose può chiedere di essere risarcito del danno.
Vi sono vari tipologie di danno:

  1. morale (patire sofferenze morali, turbamento dello stato d’animo della vittima, lacrime, dolori, patemi d’animo)
  2. biologico (danno riguardante la salute e l’integrità fisica)
  3. esistenziale (danno alla persona, alla sua esistenza, alla qualità della vita, alla reputazione, alla riservatezza, all’immagine)

Violazioni Amministrative

È indispensabile sapere che se si intende divulgare (inteso nel senso di “diffondere,” ossia comunicare con più persone non identificate) dati personali acquisiti mediante il proprio telefonino o altri dispositivi, esiste l’obbligo di porre in essere due adempimenti:

  • informare la persona interessata circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati;
  • acquisire il consenso espresso dell’interessato.

Se viene effettuata la comunicazione di dati con una o più persone determinate (e quindi non si tratta di diffusione) e il trattamento è effettuato per fini personali non risulta applicabile il codice per la tutela dei dati personali.
Entrambe le ipotesi sono disciplinate dall’art. 5 del d. lgs.196/2003.
L’inosservanza di tali obblighi (quando sussistono) comporta il pagamento di una sanzione amministrativa.

La responsabilità per le azioni compiute dal minorenne, ricade su:

  • i genitori (dovere di educare e vigilare / culpa in educando e vigilando):
    il compito dei genitori è quello di esercitare un’adeguata vigilanza all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in vigilando) stanno alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenni che sia capace d’intendere e volere.
    Di tali atti non può per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale se dimostrano di avere adeguatamente educato e vigilato il figlio.
    L’affidamento dei figli minori alla scuola e agli insegnanti non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito commesso dai loro figli.
    L’art. 2048, comma I del codice civile, recita: “il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi”.
    L’affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di culpa in vigilando.
  • gli insegnanti (dovere di vigilare ed educare / culpa in vigilando e in educando):lo studente, con l’iscrizione ad una scuola, acquisisce il diritto a ricevere un’adeguata a serena formazione e la scuola ha il preciso dovere di garantire tutto ciò, impedendo che atti illeciti turbino e/o impediscano il corretto esercizio di tale diritto.
    Gli insegnanti possono essere ritenuti responsabili ma a pagare il risarcimento sarà la scuola, che poi potrà agire in rivalsa verso l’insegnante;
  • l’amministrazione scolastica (controllare che vi sia la vigilanza / culpa in organizzando):la vigilanza deve essere assicurata all’interno della scuola e dunque anche di fuori della classe. E’ compito della direzione dell’istituto scolastico assicurarsi che gli studenti siano adeguatamente seguiti per tutto il tempo in cui si trovano all’interno dello stesso. In caso contrario la scuola può ritenersi anche colpevole di culpa in organizzando.